Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Assistenza ai cittadini all’estero

ASSISTENZA SANITARIA

I cittadini italiani che si spostano nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.

I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.

Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del Ministero della Salute, che ha la competenza in materia.

 

ASSISTENZA ECONOMICA

L’Ufficio consolare può, compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio, erogare al cittadino italiano residente stabilmente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata necessità, un sussidio avente carattere di assoluta eccezionalità.

Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario.