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Cittadinanza

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 dicembre 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:

  • coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
  • i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
  • gli stranieri che intendono acquistarla.
  • ACQUISTO DELLA CITTADINANZA
    La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:1. ACQUISTO AUTOMATICO 
  • CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)
    E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.
    La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.
    Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.
    Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.
    Accertamento del possesso della cittadinanza. Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
  • CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO  (“iure soli”)
    Acquista la cittadinanza italiana:
    – colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
    – il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.
  • CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE.
    È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età.
    Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

    • atto di nascita;
    • atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza in cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovverocopia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
    • certificato di cittadinanza del genitore.
  • CITTADINANZA PER ADOZIONE. Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione (vedi punto 3. NATURALIZZAZIONE).
  • 2. ACQUISTO A DOMANDA
    • STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL  SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA.
      Lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà.
      I requisitisono alternativamente:
  • lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.

Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

  • atto di nascita;
  • certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
  • documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà.

Alla dichiarazione, da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, deve essere allegata la seguente documentazione:

  • 3. NATURALIZZAZIONE
    Il requisito è la residenza legale in Italia per:

    • 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
    • 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
    • 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
    • 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
    • 10 anni per cittadini non comunitari.
      Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.All’istanza per la concessione della cittadinanza italiana – a prova del possesso dei requisiti richiesti per legge – deve essere allegata la seguente documentazione:

      • atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante;
      • certificato storico di residenza: triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale, a seconda dei casi (in bollo);
      • certificato di stato di famiglia (in bollo).
      • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato;
      • certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);
      • certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla località di residenza dell’istante (con marche giudiziarie);
      • redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (modello 730, Unico, ecc.)
      • dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;
      • certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera (da presentare solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno);
      • copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato;
      • autorizzazione alle competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presso lo Stato di appartenenza, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura.

      Qualora la domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sia proposta invocando l’applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui alle lettere a), b), e) del comma 1, dell’art. 9 della legge n. 91/1992 (3 o 5 anni di residenza legale), la stessa dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

      • certificato di cittadinanza italiana per nascita di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a);
      • copia autenticata del provvedimento di adozione emanato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la relativa pronuncia del giudice straniero (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. b);
      • copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell’apolidia (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett.e));
      • certificato attestante la qualifica di rifugiato politico rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136) (per l’istante che invoca l’applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett.e) e 16, comma 2, della legge).
  • 4. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN BASE A LEGGI SPECIALI

    A. La legge 14 dicembre 2000, n. 379 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico ed ai loro discendenti in possesso dei seguenti requisiti:
  • nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
  • emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

La dichiarazione tesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.
Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

B. La legge 8 marzo 2006, n. 124 prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che l’hanno persa allorché tali territori vennero ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 e di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.
L’istanza va presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia, allegando i seguenti documenti.
I soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett.a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di attuale residenza;
d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
e) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947- data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche,ecc.).

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi
, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

I soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1 lett. a), allegheranno all’istanza di riconoscimento la seguente documentazione:
a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
c) certificato di residenza attuale;
d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
f) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente ed il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;
  •  ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.
  • Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.
  • DOPPIA CITTADINANZA
    A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.
    La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.
  • PERDITA DELLA CITTADINANZA
    Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.
  • Perde la cittadinanza automaticamente:
    • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;
    • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
    • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.
  • Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:
    • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza;
    • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
    • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza.

    La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
    a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
    b) certificato di cittadinanza italiana;
    c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
    d) documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.
Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla:

Previa apposita dichiarazione:

  • qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze      dello Stato, anche all’estero;
  • se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana;
  • qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato nonostante il divieto espresso del Governo italiano.
    Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.
    La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’Autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
    a) atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
    b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
    c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
    d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

N.B. I pagamenti possono essere effettuati sia con debit card sia in contanti.