﻿{"id":157,"date":"2022-11-16T20:05:38","date_gmt":"2022-11-16T19:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcanberra.esteri.it\/?page_id=157"},"modified":"2022-11-16T20:05:38","modified_gmt":"2022-11-16T19:05:38","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcanberra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari.<\/li>\n<li>L\u2019Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:<br \/>\n&#8211; della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;<br \/>\n&#8211; della ricezione degli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;<br \/>\n&#8211; della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all\u2019estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;<br \/>\n&#8211; della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;<br \/>\n&#8211; della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell\u2019affissione on line all\u2019albo consolare;<br \/>\n&#8211; della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione pu\u00f2 essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.<\/li>\n<li>I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le\u00a0<strong>variazioni di stato civile<\/strong>\u00a0(producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all&#8217;estero all\u2019Ufficio consolare competente per il luogo in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento.<\/li>\n<li>Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all\u2019estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) o all\u2019Ufficio consolare competente (quello di residenza dell\u2019interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).<\/li>\n<li>Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"center\">\n<strong>NASCITA<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\">I figli di cittadini italiani, anche se nati all\u2019estero ed eventualmente in possesso di un\u2019altra cittadinanza, sono cittadini italiani.<br \/>\n<strong>La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia.<\/strong><br \/>\nPer richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale pu\u00f2 rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si \u00e8 verificato l\u2019evento, munito dei seguenti documenti:<\/p>\n<div class=\"GenericTemplateText\">\n<ul>\n<li>atto di nascita (in originale o copia conforme all\u2019originale) emesso dall\u2019Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (<a title=\"Traduzione e Legalizzazione dei documenti\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm\">v. sezione<em>\u00a0Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/em><\/a>);<\/li>\n<li>dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>In alternativa il connazionale potr\u00e0 presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).<\/p>\n<p>Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,\u00a0 sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,\u00a0 Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<div id=\"divTestoPagina\">\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\"><strong>1. PUBBLICAZIONI<\/strong><\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell\u2019ufficiale dello stato civile.<br \/>\nEsse hanno sei mesi di validit\u00e0. Il matrimonio pu\u00f2 essere celebrato a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione.<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi\u00a0 possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<br \/>\nPer il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovr\u00e0 essere autenticata.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">\n<strong>A) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL\u2019AUTORIT\u00c0 CONSOLARE ITALIANA NEI CASI PREVISTI DALL\u2019ART.12 DEL D. LGS. 71\/2011.<\/strong><\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Preliminare alla richiesta di pubblicazioni \u00e8 l\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che pu\u00f2 essere presentata di persona all\u2019Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identit\u00e0.<br \/>\nAi sensi del D. Lgs. 71\/2011, la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti\u00a0 non\u00a0 risiedano nella circoscrizione.<br \/>\nQualora l\u2019Ufficio consolare accolga l\u2019istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<div class=\"GenericTemplateText\">\n<ol dir=\"ltr\">\n<li>\n<div>Se\u00a0<strong>entrambi i nubendi (cittadini italiani) hanno la residenza all\u2019estero<\/strong>, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste ed effettuate presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio (se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Se uno dei nubendi (<strong>italiano o straniero<\/strong>) ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro (<strong>cittadino italiano<\/strong>) ha la residenza\u00a0<strong>all\u2019estero<\/strong>, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio, che a sua volta le richieder\u00e0 al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Se il\u00a0<strong>nubendo italiano<\/strong>\u00a0ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro\u00a0<strong>cittadino straniero<\/strong>\u00a0ha la\u00a0<strong>residenza all\u2019estero<\/strong>, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:<br \/>\n&#8211; al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascer\u00e0 la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero;<br \/>\n&#8211; oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all\u2019estero che proceder\u00e0 come indicato al punto 2.<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Se i nubendi sono\u00a0<strong>entrambi residenti in Italia<\/strong>, le pubblicazioni di matrimonio vanno\u00a0 richieste al Comune di residenza ed ivi effettuate (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni). Il Comune rilascer\u00e0 la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.<\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p><strong>B) MATRIMONIO DA CELEBRARE IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p>I nubendi\u00a0<strong>italiani residenti all\u2019estero<\/strong>\u00a0debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI CUI AI PUNTI A) E B).<br \/>\n<\/strong>I nubendi devono presentarsi di persona presso l\u2019Ufficio consolare muniti di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 al fine di rendere le dichiarazioni di cui all\u2019art. 51, comma 1, del DPR 396\/2000 (richiesta di pubblicazione).<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi\u00a0 possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<br \/>\nLo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio ex art.116 Codice civile debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il certificato di capacit\u00e0 matrimoniale rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 del Paese di cui \u00e8 cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria. Nel caso in cui il nubendo sia un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE e non residente in Italia, oltre al nulla osta, dovr\u00e0 essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall\u2019art.51, trattandosi di atti formati all\u2019estero non registrati in Italia o presso un\u2019autorit\u00e0 consolare italiana.<br \/>\nGli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono\u00a0 i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.<br \/>\nPer gli altri\u00a0 Stati si parla di nulla-osta.<br \/>\nParimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall\u2019art 52 DPR 396\/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.<\/p>\n<p><strong>C)\u00a0 MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL\u2019AUTORIT\u00c0 LOCALE STRANIERA<br \/>\n<\/strong>Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero\u00a0<strong>non \u00e8 soggetto alle pubblicazioni<\/strong>\u00a0di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.<br \/>\nIn alcuni casi l\u2019Autorit\u00e0 estera richiede\u00a0<strong>una certificazione attestante la capacit\u00e0 matrimoniale<\/strong>\u00a0del connazionale oppure un nulla osta.<\/p>\n<p>Gli\u00a0<strong>Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980<\/strong>\u00a0e che richiedono il \u201c<strong>certificato di capacit\u00e0 matrimoniale<\/strong>\u201d sono\u00a0 i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall\u2019Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed \u00e8 esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all\u2019estero il certificato \u00e8 rilasciato dal Consolato competente.\u00a0<strong>Per gli altri\u00a0 Stati si parla di nulla-osta<\/strong>.<\/p>\n<p>La richiesta dei documenti di cui sopra va presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero di residenza compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p>La Rappresentanza, effettuati i dovuti accertamenti ed acquisiti d\u2019ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli che riterr\u00e0 necessari per provare l\u2019inesistenza di impedimenti, rilascer\u00e0 il documento richiesto.<br \/>\nQualora il cittadino risieda in Italia, la competenza \u00e8 del Comune.<\/p>\n<p><strong>2. TRASCRIZIONE DELL\u2019ATTO DI MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il matrimonio celebrato all\u2019estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019atto di matrimonio in originale emesso dall\u2019Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (<a title=\"Traduzione e Legalizzazione dei documenti\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm\">v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/a>), dovr\u00e0 essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curer\u00e0 la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.<\/p>\n<p>In alternativa il connazionale potr\u00e0 presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).<\/p>\n<p>Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,\u00a0 sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,\u00a0 Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.<\/p>\n<\/div>\n<div align=\"center\"><strong>MORTE<\/strong><\/div>\n<div align=\"center\"><\/div>\n<div align=\"left\">La morte di un cittadino italiano avvenuta all\u2019estero deve essere trascritta in Italia.<br \/>\nI documenti necessari per trascrivere il decesso sono:<\/div>\n<div class=\"GenericTemplateText\" align=\"left\">\n<ul>\n<li>atto di morte (in originale) emesso dall\u2019Ufficio di Stato Civile competente, debitamente\u00a0\u00a0 legalizzato e tradotto\u00a0 (<a title=\"Traduzione e Legalizzazione dei documenti\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm\">v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/a>);<\/li>\n<li>documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p align=\"left\">In alternativa si potr\u00e0 presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000).<\/p>\n<p align=\"left\">Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell\u20198 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,\u00a0 sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,\u00a0 Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Il riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell\u2019atto di nascita estero da trascrivere in Italia (<a title=\"Nascita\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/StatoCivile\/Nascita.htm\">v. sezione\u00a0<em>Nascita<\/em><\/a>).<br \/>\nEsso tuttavia pu\u00f2 anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.<br \/>\nPer essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all\u2019estero secondo la normativa locale\u00a0 deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano\u00a0(<a title=\"Traduzione e Legalizzazione dei documenti\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm\">v. sezione<em>\u00a0Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/em><\/a>).<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Qualora l\u2019atto di riconoscimento straniero, risultante dall\u2019atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sar\u00e0 necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l\u2019Ufficio consolare competente con un verbale\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0che andr\u00e0 ad integrare l\u2019atto di nascita da trascrivere.<br \/>\nIl riconoscimento di figlio naturale pu\u00f2 risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218\/1995, potr\u00e0 essere riconosciuta in Italia.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\" align=\"center\"><strong>RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE (DIVORZIO, ADOZIONE, CAMBIAMENTO NOME O COGNOME, ALTRO)<\/strong><\/p>\n<div id=\"divTestoPagina\">\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<div id=\"HtmPhCtrl_Content\" class=\"GenericTemplateText\">\n<p class=\"left\">La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano.<br \/>\nI provvedimenti stranieri\u00a0 devono per\u00f2 essere trascritti presso il Comune italiano competente.<\/p>\n<p class=\"left\">Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate\u00a0 per la trascrizione in Italia:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div class=\"left\">al Comune italiano, direttamente dall\u2019interessato;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"left\">oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione \u00e8 stata emessa la sentenza.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"left\">Per richiedere la trascrizione \u00e8 necessario esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e produrre:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div class=\"left\">istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div class=\"left\">copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all\u2019art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"left\">Per la trascrizione delle\u00a0<strong>sentenze di divorzio emesse in un paese UE<\/strong>\u00a0si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201\/2003 del 27.11.2003. L\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui \u00e8 stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell\u2019interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L\u2019interessato dovr\u00e0 esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e dovr\u00e0 allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 resa ai sensi dell\u2019art. 47 DPR 445\/2000, attestante la sussistenza dei requisiti\u00a0 di cui all\u2019art. 22 del suddetto Regolamento.<\/p>\n<p class=\"left\">\u00c8 comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o\u00a0 multilaterali.<\/p>\n<p class=\"left\">\n<p class=\"left\"><strong>N.B. I pagamenti possono essere effettuati sia con debit card sia in contanti.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari. 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