﻿{"id":163,"date":"2022-11-16T20:07:52","date_gmt":"2022-11-16T19:07:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ambcanberra.esteri.it\/?page_id=163"},"modified":"2022-11-16T20:07:52","modified_gmt":"2022-11-16T19:07:52","slug":"servizi-notarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambcanberra.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-notarili\/","title":{"rendered":"Servizi notarili"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019ufficio consolare esercita &#8211;\u00a0<strong>esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovino all&#8217;estero in via permanente o temporanea\u00a0<\/strong>&#8211; talune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.<br \/>\nEsistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.<br \/>\nIn effetti:<\/p>\n<ul>\n<li>il notaio pu\u00f2 anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto pu\u00f2 assumere informazioni circa la solvibilit\u00e0 di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari.\u00a0<strong>E\u2019 escluso che l\u2019Autorit\u00e0 consolare possa svolgere attivit\u00e0 analoghe<\/strong>. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validit\u00e0 degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalit\u00e0 degli atti prospettati e non alla loro utilit\u00e0 economica.<\/li>\n<li>il notaio pu\u00f2 essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicit\u00e0 e alla esecuzione di formalit\u00e0 relative agli atti da lui ricevuti.\u00a0<strong>Nessuna attivit\u00e0 di tale natura pu\u00f2, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare<\/strong>.<\/li>\n<li>mentre il notaio ha diritto ad un onorario,\u00a0<strong>tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il cittadino italiano all&#8217;estero pu\u00f2, in alternativa, formalizzare l&#8217;atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell&#8217;Aja del 1961 per l&#8217;abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l&#8217;\u00abapostille\u00bb da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovr\u00e0 far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana (v. sezione\u00a0<em>Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/em>).<\/p>\n<p>I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Procure<\/li>\n<li>Testamenti<\/li>\n<li>Atti Pubblici<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di autenticazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011\u00a0<strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia<\/strong>.<br \/>\nTale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la\u00a0<strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<br \/>\nPer avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.<br \/>\nEgli pu\u00f2 inoltre ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>PROCURE<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<div id=\"HtmPhCtrl_Content\" class=\"GenericTemplateText\">\n<p>La procura \u00e8 l\u2019atto mediante il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad altro soggetto (rappresentante) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.<br \/>\nLe procure, a seconda che vengano conferite per il compimento di attivit\u00e0 non preventivamente determinate o per lo svolgimento di specifici compiti, possono essere generali o speciali.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Procura generale:<\/strong><br \/>\ncon questo atto l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale \u00e8 rilasciata a tempo indeterminato ed \u00e8 efficace fino a revoca;<\/li>\n<li><strong>Procura speciale:<\/strong><br \/>\ncon questo atto l&#8217;interessato affida al rappresentante la gestione di una parte specifica dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l&#8217;incarico particolare per il quale \u00e8 stata rilasciata si conclude.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il primo comma dell\u2019art. 28 del D.lgs. n. 71\/2011 \u201c<em>Ordinamento e funzioni degli uffici consolari<\/em>\u201d, entrato in vigore il 28 maggio 2011, prescrive che le funzioni consolari in materia notarile possono essere esercitate\u00a0<strong>esclusivamente nei confronti dei cittadini italiani<\/strong>\u00a0e non pi\u00f9 anche dei non cittadini, come era invece previsto dalla precedente normativa. In particolare, nel caso di danti procura (generale o speciale) cittadini stranieri, il Capo dell\u2019Ufficio consolare non potr\u00e0 esercitare in merito le proprie competenze notarili.<\/p>\n<p><strong>DATI E DOCUMENTI NECESSARI PER CONFERIRE UNA PROCURA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Procura Generale:<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura generale (N.B.: se il richiedente \u00e8 coniugato e il regime patrimoniale prescelto \u00e8 la comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi).<\/p>\n<p><strong>Procura Speciale:<\/strong><\/p>\n<p>Procura speciale alle liti.<br \/>\nSi conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio in Italia. Per conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento,\u00a0 con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, l&#8217;indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Procura speciale per l&#8217;acquisto o la vendita di immobili.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell&#8217;estratto catastale).<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per la vendita di autovetture.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura, occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura e il libretto di propriet\u00e0 dell&#8217;autovettura.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale a riscuotere.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, il numero, la data di emissione e la denominazione dell&#8217;Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell&#8217;Istituto bancario o dell&#8217;Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto).<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per accettazione di eredit\u00e0.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per rinuncia ad eredit\u00e0.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, i dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per accettazione di donazione.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, le generalit\u00e0 del donante, la descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale a donare.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre presentarsi di persona all&#8217;Ufficio Notarile in presenza di due testimoni, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete della persona cui si intende conferire la procura, la descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile) oggetto della donazione; le generalit\u00e0 complete del beneficiario della donazione.<\/li>\n<li><strong>Procura speciale per pubblicazioni.<\/strong><br \/>\nPer conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona all&#8217;Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalit\u00e0 complete delle persone cui intendono conferire la procura.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La procura non ha effetto se non \u00e8 conferita con le forme prescritte per l&#8217;atto che il rappresentante deve concludere.<\/p>\n<p><strong>Colui che ha rilasciato una procura pu\u00f2 in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell&#8217;atto non sia stato specificato che la procura \u00e8 irrevocabile<\/strong>. La revoca pu\u00f2 riguardare sia una procura rilasciata nel Consolato della circoscrizione presso cui l&#8217;interessato \u00e8 residente, sia rilasciata presso altri Consolati o presso un notaio italiano. Per ottenere la revoca di una procura, l&#8217;interessato deve presentarsi all&#8217;Ufficio Notarile con una copia della procura che intende revocare o, in sua mancanza, con tutti i dati essenziali della medesima (ad esempio: il Consolato o il Notaio che \u00e8 intervenuto nell&#8217;atto, la data del rilascio, il numero di repertorio, i dati personali completi del mandatario). L&#8217;interessato deve provvedere per proprio conto a trasmettere la revoca al procuratore revocato ed al notaio italiano presso il quale era depositata la procura revocata.<\/p>\n<p>Il rilascio della procura \u00e8 soggetto al\u00a0<strong>pagamento dei diritti<\/strong>\u00a0di cui alla\u00a0<a title=\"Tariffa consolare\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/Italiani_nel_mondo\/ServiziConsolari\/20120124_Tabella_diritti_consolari_allegata_a_D.Lgs.712011.pdf\">Tariffa consolare<\/a>\u00a0attualmente vigente.<\/p>\n<p>In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011\u00a0<strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria<\/strong>,\u00a0<strong>Belgio, Francia, Germania e Lettonia.<br \/>\n<\/strong>Tale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la\u00a0<strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<br \/>\nPer avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<\/div>\n<p align=\"center\"><strong>TESTAMENTO<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<div id=\"HtmPhCtrl_Content\" class=\"GenericTemplateText\">\n<p>Il\u00a0<strong>testamento pubblico<\/strong>\u00a0\u00e8 la dichiarazione orale di volont\u00e0 del testatore resa al funzionario consolare delegato alle funzioni notarili in presenza di due testimoni. La dichiarazione di volont\u00e0 \u00e8 ridotta in iscritto a cura dello stesso funzionario.<br \/>\nIl testatore, munito di un valido documento di riconoscimento, dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare con due testimoni.<\/p>\n<p>Nel\u00a0<strong>testamento segreto<\/strong>\u00a0invece le funzioni dell\u2019Ufficio notarile si limitano al ricevimento formale dell&#8217;atto sigillato (il cui contenuto, dunque, rimane segreto) ed al suo deposito nell&#8217;Ufficio.<br \/>\nIl testatore dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>testamento olografo<\/strong>, infine, \u00e8 interamente scritto di pugno dal testatore e pu\u00f2 essere depositato in ogni luogo e presso chiunque.<br \/>\nGli atti di ricevimento, revoca, deposito, ecc. di testamenti sono soggetti al\u00a0<strong>pagamento dei diritti<\/strong>\u00a0di cui alla\u00a0<a title=\"Tariffa consolare \" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/Italiani_nel_mondo\/ServiziConsolari\/20120124_Tabella_diritti_consolari_allegata_a_D.Lgs.712011.pdf\">Tariffa consolare<\/a>\u00a0attualmente vigente.<\/p>\n<\/div>\n<p align=\"center\"><strong>ATTI PUBBLICI<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Si tratta di una tipologia di atti giuridici (come ad esempio l\u2019atto di donazione) per i quali la legge prevede la forma dell&#8217;atto pubblico. Per atto pubblico si intende il documento che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto, con le prescritte formalit\u00e0, da un\u00a0<em>pubblico ufficiale<\/em>\u00a0al quale l&#8217;ordinamento ha attribuito la relativa potest\u00e0.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011 limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia.<br \/>\nTale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la presenza in loco di adeguati servizi notarili.<br \/>\nPer avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede tuttavia che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\" align=\"center\"><strong>AUTENTICAZIONI<\/strong><\/p>\n<div id=\"divTestoPagina\">\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\"><strong>AUTENTICAZIONE NOTARILE DI FIRMA.<\/strong><br \/>\nL&#8217;autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) pu\u00f2 essere effettuata, ai sensi dell\u2019art. 28 del D. Lgs. n. 71\/2011, solo a favore di cittadini italiani. La nozione generale di sottoscrizione autenticata \u00e8 data dall\u2019art. 2703, comma 2, del codice civile: \u201cl\u2019autenticazione consiste nell\u2019attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione \u00e8 stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l\u2019identit\u00e0 della persona che sottoscrive\u201d. Ai sensi dell\u2019art. 2702 c.c., l\u2019autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticit\u00e0 alla sostanza dell\u2019atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza. Le modalit\u00e0 di autenticazione di firma da parte del notaio &#8211; rette dagli artt. 2703 del codice civile, 72 della Legge Notarile n. 89\/1913, 86 del Regolamento notarile (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) e 20 della l. n. 15\/1968 &#8211; si applicano anche all&#8217;autentica notarile consolare.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\"><strong>AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA:<\/strong><br \/>\nIl D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell\u2019Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve pi\u00f9 essere autenticata, ma \u00e8 sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identit\u00e0 del sottoscrittore. L\u2019autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di propriet\u00e0 di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.). Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell\u2019Unione Europea, l\u2019autentica amministrativa \u00e8 sempre necessaria.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Differenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa.<\/p>\n<div class=\"GenericTemplateText\">\n<ul>\n<li>L\u2019autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralit\u00e0 dei soggetti legittimati all\u2019autenticazione (indicati all\u2019art. 21 D.P.R. 445\/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un\u2019eccezione al principio generale della competenza notarile.<\/li>\n<li>L\u2019autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti gi\u00e0 documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica.<\/li>\n<li>Nell&#8217;autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento \u00e8 stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell&#8217;atto sia conforme alla legge, all&#8217;ordine pubblico e al buon costume.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p><strong>AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA:<\/strong>\u00a0consiste nell&#8217;attestazione che un&#8217;immagine fotografica corrisponde alla persona dell&#8217;interessato.<br \/>\nIl richiedente dovr\u00e0 presentarsi &#8211; previo appuntamento &#8211; presso l\u2019ufficio consolare munito di un valido documento di riconoscimento e del documento o della fotografia da autenticare.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di autenticazione \u00e8 soggetta al\u00a0<strong>pagamento dei diritti<\/strong>\u00a0di cui alla\u00a0<a title=\"Tariffa consolare\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/Italiani_nel_mondo\/ServiziConsolari\/20120124_Tabella_diritti_consolari_allegata_a_D.Lgs.712011.pdf\">Tariffa consolare<\/a>\u00a0attualmente vigente.<\/p>\n<p>In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011\u00a0<strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia<\/strong>.<br \/>\nTale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la\u00a0<strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<br \/>\nIl provvedimento prevede comunque che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare possa ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>AUTOCERTIFICAZIONI<\/strong><\/p>\n<div id=\"NotiziePerArea\" class=\"NotiziePerArea\"><\/div>\n<p class=\"GenericTemplateText\">\u00c8 una dichiarazione che l&#8217;interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualit\u00e0 personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all&#8217;autocertificazione \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 di quest&#8217;ultimo.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Il\u00a0<strong>1\u00b0 gennaio 2012<\/strong>\u00a0sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all\u2019art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validit\u00e0 solo nei rapporti tra privati, mentre<strong>\u00a0le Amministrazioni Pubbliche non potranno pi\u00f9 chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.<\/strong><\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Le norme sull\u2019autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell\u2019Unione europea, nonch\u00e9 ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445\/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate gi\u00e0 sottoscritte purch\u00e9 ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d\u2019identit\u00e0 del sottoscrittore.<\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">\n<strong>1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445\/2000)<\/strong><\/p>\n<p class=\"GenericTemplateText\">Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:<\/p>\n<div class=\"GenericTemplateText\">\n<ul>\n<li>data e il luogo di nascita;<\/li>\n<li>residenza;<\/li>\n<li>cittadinanza;<\/li>\n<li>godimento dei diritti civili e politici;<\/li>\n<li>stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;<\/li>\n<li>stato di famiglia;<\/li>\n<li>esistenza in vita;<\/li>\n<li>nascita del figlio, decesso del coniuge, dell&#8217;ascendente o discendente;<\/li>\n<li>iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;<\/li>\n<li>appartenenza a ordini professionali;<\/li>\n<li>titolo di studio, esami sostenuti;<\/li>\n<li>qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;<\/li>\n<li>situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;<\/li>\n<li>assolvimento di specifici obblighi contributivi con l&#8217;indicazione dell&#8217;ammontare corrisposto;<\/li>\n<li>possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell&#8217;archivio dell&#8217;anagrafe tributaria;<\/li>\n<li>stato di disoccupazione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di pensionato e categoria di pensione;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di studente;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;<\/li>\n<li>iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;<\/li>\n<li>tutte le situazioni relative all&#8217;adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;<\/li>\n<li>di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l&#8217;applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;<\/li>\n<li>di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;<\/li>\n<li>qualit\u00e0 di vivenza a carico;<\/li>\n<li>tutti i dati a diretta conoscenza dell&#8217;interessato contenuti nei registri dello stato civile;<\/li>\n<li>di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l&#8217;uso dell&#8217;atto \u00e8 esente, per legge, dalla stessa.<\/p>\n<p>Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.<\/p>\n<p><strong>2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0 (art. 47 DPR 445\/2000)<\/strong><\/p>\n<p>Gli interessati possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 per tutti gli stati, fatti e qualit\u00e0 personali di cui siano a diretta conoscenza.<\/p>\n<p>Tale dichiarazione pu\u00f2 riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonch\u00e9 la conformit\u00e0 all\u2019originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.<\/p>\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di avvalersi dell\u2019autocertificazione non \u00e8 mai ammessa per i certificati:\u00a0<\/strong><\/p>\n<div>\n<ul>\n<li>medici;<\/li>\n<li>sanitari;<\/li>\n<li>veterinari;<\/li>\n<li>di origine;<\/li>\n<li>di conformit\u00e0 CE;<\/li>\n<li>marchi o brevetti.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>Qualora le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicit\u00e0 delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.<\/p>\n<p>Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsit\u00e0 negli atti e l\u2019uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445\/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>TRADUZIONE E LEGALIZZAZIONE DI DOCUMENTI<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorit\u00e0 straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all\u2019estero.<br \/>\nTali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.<br \/>\nLe traduzioni devono recare il timbro \u201cper traduzione conforme\u201d. Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformit\u00e0 pu\u00f2 essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall\u2019ufficio consolare.<br \/>\nNei paesi nei quali\u00a0 tale figura non \u00e8 prevista dall\u2019ordinamento locale occorrer\u00e0 necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformit\u00e0 apposta dall\u2019ufficio consolare.<\/p>\n<p>Per procedere alla\u00a0<strong>legalizzazione<\/strong>\u00a0il richiedente dovr\u00e0 presentarsi, previo appuntamento, presso l\u2019Ufficio consolare munito dell\u2019atto (in originale) da legalizzare.<br \/>\nAl fine di ottenere il\u00a0<strong>certificato di conformit\u00e0 della traduzione<\/strong>\u00a0il richiedente dovr\u00e0 presentarsi, previo appuntamento, presso l\u2019Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.<\/p>\n<p>Gli atti di cui sopra sono soggetti al\u00a0<strong>pagamento dei diritti<\/strong>\u00a0di cui alla\u00a0<a title=\"Tariffa Consolare\" href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/Italiani_nel_mondo\/ServiziConsolari\/20120124_Tabella_diritti_consolari_allegata_a_D.Lgs.712011.pdf\">Tariffa consolare<\/a>\u00a0attualmente vigente.<\/p>\n<p><strong>L\u2019apostille<br \/>\n<\/strong>Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell\u2019Aia del 5 ottobre 1961 relativa all\u2019abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessit\u00e0 di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorit\u00e0 straniere \u00e8 sostituita da un\u2019altra formalit\u00e0: l\u2019apposizione della \u201cpostilla\u201d (o apostille).<br \/>\nPertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma pu\u00f2 recarsi presso la competente autorit\u00e0 interna designata da ciascuno Stato &#8211; e indicata per ciascun Paese nell\u2019atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) &#8211; per ottenere l\u2019apposizione dell\u2019apostille sul documento. Cos\u00ec perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.<br \/>\nI Paesi che hanno ratificato la\u00a0<strong>Convenzione dell\u2019Aja<\/strong>\u00a0sono:<\/p>\n<p>Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Per\u00f9, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela<\/p>\n<p>L\u2019elenco delle autorit\u00e0 competenti all\u2019apposizione dell\u2019<em>apostille<\/em>\u00a0per ciascuno dei sopra indicati Stati \u00e8 disponibile sul sito della Conferenza de l\u2019Aja di diritto internazionale privato:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.hcch.net\/\">http:\/\/www.hcch.net\/<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>N.B. I pagamenti possono essere effettuati sia con debit card sia in contanti.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019ufficio consolare esercita &#8211;\u00a0esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovino all&#8217;estero in via permanente o temporanea\u00a0&#8211; talune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private. 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