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Assistenza Sanitaria in Italia con Status Immigrato

1. Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure
ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2,
comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta
da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio
consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono
erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno
solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata,
per le suddette prestazioni sanitarie”.
In attuazione della disposizione citata, per poter accedere all’assistenza sanitaria
urgente in caso di temporaneo soggiorno in patria, il cittadino emigrato doveva
produrre alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) un certificato consolare che,
nell’attestare il possesso della cittadinanza italiana, la nascita in Italia e la residenza
all’estero, era ritenuto idoneo a comprovare la condizione di emigrato.
2. L’onere a carico del cittadino di richiedere detto certificato e il corrispondente
adempimento a carico dell’Ufficio consolare, se apparivano legittimi alla data di
entrata in vigore del decreto in esame, non risultano piu’ giustificati alla luce della
sopravvenuta normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 – T.U. in materia di documentazione amministrativa). In
particolare, l’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 prevede che sono comprovate con
dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni anche la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;
elementi idonei a dimostrare la condizione di emigrato di cui al decreto ministeriale
dinanzi richiamato.
Inoltre, la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, nell’innovare il predetto T.U., ha
precisato che le amministrazioni pubbliche non possono rifiutarsi di acquisire le
dichiarazioni sostitutive, ne’ accettare o richiedere certificati o atti di notorieta’: tali
comportamenti sono infatti espressamente qualificati, dalla nuova formulazione
dell’articolo 74, come violazione dei doveri d’ufficio.
3. Questa Direzione Generale ha dunque ritenuto opportuno acquisire l’avviso del
competente Ministero della Salute in ordine alle modalita’ con le quali dare
applicazione all’art. 2, comma 2 del citato decreto nella parte in cui prevede che lo
status di emigrato sia certificato dagli Uffici consolari, atteso che tale previsione
appare inconciliabile con la disciplina vigente in materia di documentazione
amministrativa.
Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che,
vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata, la condizione di emigrato
puo’ e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da
presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche’ di risiedere
all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in
Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente
(ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE).