Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Proroga dei termini della validità delle patenti

Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, relativamente alla circolazione sul territorio dell’UE e del SEE – eccetto l’Italia – con le patenti rilasciate in Italia e alla circolazione sul territorio Italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, si precisa quanto segue:

– per le patenti con scadenza originaria tra l’1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*) – per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021; (*) – per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021; (**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;

Per quanto riguarda – invece – Ia circolazione sul suolo nazionale, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in materia, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021, la scadenza è prorogata al 31 marzo 2022; (*) – per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2021 e II 30 giugno 2021 Ia scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**) -per le patenti con scadenza originaria tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, la scadenza è prorogata al 31 marzo 2022; (***)

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali; (**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 (***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale

Si rammenta the le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.