Informiamo i connazionali, genitori di figli minori, che, ai sensi del D.L. 69/2023, a partire dal 14 giugno 2023, non sarà più necessario l’assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto.
Sarà sufficiente compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all’assenza di provvedimenti che possano inibire il rilascio del passaporto, come da disposizioni contenute nell’art 20 del D.L. 13 giugno 2021, n. 69.
Nello specifico, il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che il genitore, a causa del trasferimento all’estero, possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai fini del rilascio dei documenti per i minori.