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APERTURA TERMINI – RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

APERTURA TERMINI DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A FAVORE DI EX CITTADINI A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2025

Si informa la gentile utenza dell’Ambasciata d’Italia a Canberra che, a partire da martedì 01/07/2025, sarà possibile presentare presso i nostri Uffici le Dichiarazioni per il Riacquisto della Cittadinanza. 

RIACQUISTO di CITTADINANZA per EX CITTADINI  

Chi sono i beneficiari? I nati in Italia oppure cittadini italiani nati all’estero e residenti in Italia per almeno due anni continuativi che abbiano perso la cittadinanza PRIMA DEL 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:

1) abbiano volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);

2) avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e abbiano stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);

3) essendo figli minori non emancipati di chi ha perso la cittadinanza, avevano in comune con il genitore la residenza e hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).

Quale documentazione è necessario presentare?

  1. valido documento di identità emesso dall’Australia, necessario all’addetto consolare per l’identificazione;
  2. certificato di nascita, che nel caso di nati all’estero dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato (apostillato) e tradotto;
  3. solo per i nati all’estero, certificato storico di residenza comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
  4. certificato storico di cittadinanza comprovante il precedente possesso della cittadinanza italiana;
  5. documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana, quale il certificato di naturalizzazione australiana, comprovante la causa della perdita della cittadinanza italiana e la data di decorrenza di tale perdita – la documentazione emessa dalle Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata (apostillata) e tradotta.

Si ricorda che, per comprovare quanto sopraelencato, NON sarà possibile ricorrere all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

NOTA BENE:

  • La dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare. Saranno forniti modelli di dichiarazione il giorno della presentazione dell’istanza. Tali modelli verranno compilati alla presenza dell’addetto consolare. Non è richiesta la presenza di testimoni. Sempre il giorno della presentazione dell’istanza, il richiedente sarà tenuto a pagare allo sportello il diritto consolare pari ad euro 250, preferibilmente attraverso EFTPOS.
  • Il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto. Pertanto, i figli residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).