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Stato Civile

  • Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
  • L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
    – della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
    – della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
    – della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
    – della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
    – della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
    – della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.
  • I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
  • Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
  • Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

NASCITA

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia.
Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, munito dei seguenti documenti:

  • atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
  • dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,  sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,  Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

MATRIMONIO

1. PUBBLICAZIONI

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell’ufficiale dello stato civile.
Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.
Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi  possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.
Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata.

A) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA NEI CASI PREVISTI DALL’ART.12 DEL D. LGS. 71/2011.

Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità.
Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti  non  risiedano nella circoscrizione.
Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

  1. Se entrambi i nubendi (cittadini italiani) hanno la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste ed effettuate presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari).
  2. Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.
  3. Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste:
    – al Comune di residenza in Italia ed ivi effettuate. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero;
    – oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che procederà come indicato al punto 2.
  4. Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, le pubblicazioni di matrimonio vanno  richieste al Comune di residenza ed ivi effettuate (se i nubendi risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni). Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.

B) MATRIMONIO DA CELEBRARE IN ITALIA

I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI CUI AI PUNTI A) E B).
I nubendi devono presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).
Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi  possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.
Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio ex art.116 Codice civile debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria. Nel caso in cui il nubendo sia un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE e non residente in Italia, oltre al nulla osta, dovrà essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono  i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
Per gli altri  Stati si parla di nulla-osta.
Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

C)  MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ LOCALE STRANIERA
Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono  i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed è esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all’estero il certificato è rilasciato dal Consolato competente. Per gli altri  Stati si parla di nulla-osta.

La richiesta dei documenti di cui sopra va presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero di residenza compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.

La Rappresentanza, effettuati i dovuti accertamenti ed acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli che riterrà necessari per provare l’inesistenza di impedimenti, rilascerà il documento richiesto.
Qualora il cittadino risieda in Italia, la competenza è del Comune.

2. TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO

Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,  sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,  Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

MORTE
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per trascrivere il decesso sono:
  • atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente   legalizzato e tradotto  (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
  • documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,  sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna,  Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

RICONOSCIMENTO FIGLIO NATURALE

Il riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell’atto di nascita estero da trascrivere in Italia (v. sezione Nascita).
Esso tuttavia può anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.
Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale  deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).

Qualora l’atto di riconoscimento straniero, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere.
Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE (DIVORZIO, ADOZIONE, CAMBIAMENTO NOME O COGNOME, ALTRO)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri  devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

  • al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
  • oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

  • istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
  • copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti  di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o  multilaterali.

N.B. I pagamenti possono essere effettuati sia con debit card sia in contanti.